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Avvocato franco-italiano, foro di Marsiglia

Lavoratori italiani in Francia di fronte al Coronavirus Obbligazioni professionali del lavoratore dipendente e del datore di lavoro

CORONAVIRUS – Sono molti i casi di persone infette dal Coronavirus verificatisi in Francia.

L’arrivo di un nuovo focolaio dell’epidemia nel Nord Italia fa temere un aumento dei casi di contaminazione.

Come ricordato anche dal Governo, in caso di segnali di infezione respiratoria ( febbre o sensazione di febbre, tosse, difficoltà respiratorie) nei 14 giorni successivi al vostro ritorno dalla Cina, da Singapore, dalla Corea del Sud o dalle regioni italiane quali la Lombardia e il Veneto, la prima cosa da fare non è recarsi presso il proprio medico di fiducia, ma chiamare il numero 15 e segnalare il viaggio fatto.

Le misure di isolamento, la paura della contaminazione, pongono numerose questioni anche nell’ambito della vita professionale. Ecco il comportamento da adottare con riferimento alle obbligazioni professionali del lavoratore dipendente e del datore di lavoro.


SE SI RIENTRA DA UNO DEI FOCOLAI DELL’EPIDEMIA

Se si è di ritorno da un viaggio in uno dei paesi a rischio, prima di ricominciare a lavorare e, dopo aver avvertito le autorità sanitarie, è necessario avvisare a distanza anche il datore di lavoro.

Il datore di lavoro, in materia di protezione della salute e della sicurezza dei propri lavoratori dipendenti, é di fronte a un’obbligazione di risultato. La prima accortezza che deve avere il datore di lavoro è la seguente: avvertire il medico del lavoro per proteggere sia il lavoratore che la comunità di lavoro (altri lavoratori, operatori...). Questo procedimento è alla base della decisione che stabilisce se il lavoratore possa o meno presentarsi sul posto di lavoro.

L’intervento del medico del lavoro, costituisce la garanzia che la decisione sarà presa in modo oggettivo e senza discriminazioni. Per le persone che rientrano da uno dei paesi a rischio, il Governo raccomanda  per quanto possibile, di utilizzare il telelavoro e di evitare il contatto con le persone vicine (riunioni, ascensore, mensa...).

SE SIETE SOTTOPOSTI A QUARANTENA O A ISOLAMENTO

Se i medici ritengono opportuno che voi rimaniate in isolamento, il datore di lavoro puó proporvi di lavorare a distanza, ma soltanto ad alcune condizioni. Lavorare a distanza è possibile, ma una simile modalità di lavoro non puó essere improvvisata, né tantomeno si adatta a tutti i mestieri. Se, avendo riguardo all’attività svolta dal lavoratore dipendente, il telelavoro è possibile, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al proprio lavoratore dipendente il materiale utile e necessario allo svolgimento della sua mansione e deve assicurarsi che il lavoratore sia formato a lavorare secondo queste modalità.

Se siete sottoposti a quarantena, ma non accusate i sintomi della malattia, avete diritto a ricevere delle indennità giornaliere. Un decreto pubblicato il primo febbraio 2020 precisa i contorni della copertura previdenziale. In particolare, l’indennità versata dal sistema di previdenza sociale é pari al 50% del salario giornaliero di base; numerose convenzioni collettive e accordi aziendali prevedono un pagamento integrale del salario in caso di sospensione dal lavoro per malattia. Pertanto, lo stesso principio deve applicarsi all’ipotesi della quarantena. La durata massima del periodo durante il quale ogni persona assicurata e sottoposta a quarantena puó beneficiare delle indennità giornaliere, è fissata a venti giorni. Durante questo periodo, come nel caso di assenza dal lavoro, il contratto è sospeso. Inoltre, il datore di lavoro non puó chiedervi di recuperare i giorni che avete trascorso in isolamento e non potrà esservi comminata nessuna sanzione per il solo fatto di essere stati assenti dal posto di lavoro. Tuttavia, diversamente dal caso di assenza dal lavoro per malattia, nell’ipotesi di quarantena, l’indennità è versata a partire dal primo giorno, senza che sia previsto un periodo di attesa. Se, invece, sviluppate dei sintomi che possono essere ricondotti al virus, avete diritto all’assenza dal lavoro per malattia e, anche in questo caso, percepirete delle indennità giornaliere.

SE DOVETE EFFETTUARE UN VIAGGIO DI LAVORO IN UNO DEI PAESI A RISCHIO

Avete il diritto di rifiutare questo viaggio di lavoro. Un dipendente a cui fosse richiesto di recarsi in Cina (o in qualsiasi altra parte del mondo che domani sarebbe considerata zona a rischio), potrà rifiutare di partire, in quanto, ai sensi dell’articolo L. 4131-1 del Codice del lavoro, i lavoratori dipendenti possono ritirarsi da qualsiasi situazione di lavoro di cui abbiano ragionevole motivo di ritenere che presenti un pericolo grave e imminente per la loro vita o la loro salute, nonché sottrarsi a qualsiasi difettosità constatata nei sistemi di protezione. Il datore di lavoro non puó obbligare il proprio lavoratore dipendente che si avvale del diritto di recesso a riprendere la propria attività. Nessuna sanzione e nessuna trattenuta salariale puó essere praticata nei suoi confronti.

SE UNA PERSONA A VOI VICINA RITORNA DA UNO DEI FOCOLAI DELL’EPIDEMIA

Se vostro figlio ha trascorso le vacanze o ha fatto una gita scolastica in un Paese a rischio ed è confinato o messo in quarantena, l’iter da seguire resta lo stesso: informare il datore di lavoro, il quale, a sua volta, avvertirà il medico del lavoro e prenderà una decisione. Come ricorda il sito del Governo: la malattia si trasmette attraverso starnuti, tosse etc.. . Pertanto, per la trasmissione della malattia sono necessari contatti ravvicinati con la persona malata: ad esempio, stesso luogo di vita, contatto diretto a meno di un metro durante la tosse, uno starnuto o una discussione in assenza di misure di protezione.

 


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