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La nostra specialità: i vostri diritti

Avvocato franco-italiano, foro di Marsiglia

Recupero crediti in Francia

“Come è possibile per un creditore italiano recuperare le somme dovute da un debitore francese alla luce della normativa francese?”

Lo studio LENDO assiste le imprese italiane in procedimenti giudiziali e stragiudiziali con l’obiettivo di assisterle nel recupero crediti nei confronti di debitori residenti in Francia.

Il vostro partner commerciale francese (cliente/fornitore) non paga le vostre fatture o non rispetta l'obbligo di consegna?

Il prodotto consegnato dal vostro fornitore di servizi francese non è conforme all’ordine effettuato e volete ottenere un rimborso o una riduzione delle sue fatture?

Il vostro contratto è soggetto alla legge francese e il la giurisdizione francese è competente?

Non avete firmato un contratto o quest’ultimo non contiene una clausola sulla legge applicabile o una clausola sul foro competente?

Prima di adire i tribunali, è essenziale analizzare il contratto per determinare se sia possibile ricorrere all'arbitrato, ovvero quale sia la legge nazionale e/o internazionale applicabile e quale sia il tribunale competente.

Le regole variano a seconda della natura della richiesta (civile, commerciale, alimentare).

In ogni caso, è sempre consigliabile, in un primo momento, di tentare di risolvere la controversia in via stragiudiziale. Qualora questo primo passo si rivelasse infruttuoso, allora potrà valutarsi l’opportunità di avviare un'azione legale.

Prima di scegliere se optare per un intervento stragiudiziale o giudiziale occorre pero’ procedere ad una verifica della situazione finanziaria del debitore al fine di valutare eventuali caratteri d’urgenza e valutare se procedere o meno con la risoluzione della vendita e/o con la restituzione della relativa merce.

Tale verifica è possibile tramite l’accesso ad una banca dati francese (es. www.infogreffe.fr  e www.bodacc.fr).

Contattate LENDO Avocats

Procedura stragiudiziale

La procedura stragiudiziale, come detto poc’anzi, consiste nella risoluzione della controversia senza ricorrere alla via processuale. In particolare, permette una riduzione dei costi nonché di poter recuperare il proprio credito in tempi più ridotti.

Per i crediti inferiori a 5.000 €

Nel caso di un credito inferiore ai 5.000 € esiste una procedura semplificata con la partecipazione di un commissario di giustizia, ossia l’ufficiale giudiziario.

In questo caso, il commissario di giustizia invia al debitore una lettera raccomandata invitando quest’ultimo a partecipare alla procedura semplificata. Il debitore ha un mese di tempo per decidere come posizionarsi.

A seguito dell’invio al debitore della predetta lettera, tutti i pagamenti effettuati da quest’ultimo dovranno necessariamente passare per il tramite di un commissario di giustizia.

Nel caso di assenza di risposta da parte del debitore entro un mese, la sua partecipazione alla procedura semplificata si considererà come rifiutata.

Nel caso di rifiuto espresso, il creditore potrà fare ricorso al Tribunale per ottenere un titolo esecutivo che gli consentirà di recuperare il proprio credito.

Per i crediti superiori a 5.000 €

Il primo tentativo di conciliazione con il debitore avviene con l’invio di una lettera di messa in mora con cui si richiede il pagamento delle fatture.

In tal caso sono ravvisabili tre possibili scenari:

  • Viene aperta una negoziazione tra debitore e creditore.
  • Il debitore non risponde alla lettera di messa in mora.
  • Il debitore risponde negativamente alla lettera di messa in mora.

Molto spesso i debitori che si trovano in un altro paese pensano erroneamente che il proprio creditore non sia in grado di far valere i propri diritti in un paese straniero, in cui la lingua e la legge applicabile sono allo stesso sconosciute. 

L’intervento dello studio legale LENDO Avocats, composto da avvocati francesi ed italiani con sede sia in Francia che in Italia, consente pertanto ai propri clienti di avviare una serie di adempimenti e procedure concludenti, che permetteranno un’efficace tutela dei diritti di questi ultimi.

Non è raro, infatti, che le controversie vengano risolte già nella fase stragiudiziale a seguito dell’intervento dello studio legale LENDO Avocats, specializzato tanto in diritto francese, quanto italiano.

Peraltro, oltre alle somme effettivamente dovute, lo studio LENDO Avocats negozia il rimborso delle spese sostenute dai suoi clienti per difendersi in questa prima fase stragiudiziale.

Una delle principali differenze con il diritto francese risiede nel fatto che la lettera di messa in mora interrompe il termine di prescrizione in materia di recupero crediti.

Se il debitore decide di pagare, un protocollo transazionale potrà essere stabilito. Questa formalità permette di garantire gli accordi ed evitare ogni difficoltà nell’esecuzione dell’obbligazione.

Qualora le attività svolte nel corso della fase stragiudiziale non sortiscano l’effetto voluto, lo studio LENDO Avocats valuterà con il proprio cliente l’opportunità di avviare una procedura giudiziale.

Procedura giudiziale

La procedura giudiziale viene instaurata nel caso in cui la procedura stragiudiziale non abbia portato ai risultati auspicati.

In base al tipo di credito ed alla situazione, lo studio sceglierà l’azione giudiziale più indicata.

Decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo francese è una procedura dai tempi rapidi ed è azionabile nel caso in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile. Tanto vuol dire che il credito vantato deve riguardare una somma determinata, il cui termine di pagamento deve essere scaduto.

Le fonti del credito possono essere varie: contratto civile o commerciale, obbligazione statutaria, riconoscimento volontario, cambiale etc.

Tutti i documenti utili a dimostrare il credito devono essere raccolti e presentati al giudice che potrà statuire solo ed esclusivamente alla luce degli elementi forniti dal creditore, senza che ci sia un dibattito contradditorio con il debitore.

Nel caso in cui la domanda sia valutata ritenuta fondata, allora il giudice emetterà un decreto ingiuntivo con cui ordinerà al debitore di pagare quanto dovuto al creditore. In genere, insieme alla somma originariamente dovuta vengono liquidati anche spese e costi accessori. 

Nel caso in cui il debitore decida di presentare opposizione all’ordinanza con cui viene emesso il decreto ingiuntivo, allora aprirà un processo ordinario al fine di valutare la fondatezza della predetta opposizione.

Ingiunzione di pagamento Europea

L'ingiunzione di pagamento europea consente al creditore di ottenere il pagamento delle somme dovute dal debitore francese.

Lo Studio LENDO Avocats vi assisterà in questo processo presentando la relativa domanda al tribunale competente che, se la riterrà fondata, emetterà un'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni. 

L'ingiunzione deve essere notificata alla controparte, che ha 30 giorni di tempo per presentare opposizione.

In quest'ultimo caso, la procedura può seguire le norme di diritto nazionale o internazionale applicabili.

In assenza di opposizione, la decisione diventa immediatamente esecutiva e non può più essere contestata.  Una copia della decisione sarà inviata alle autorità dello Stato di esecuzione e seguirà le regole interne di procedura interne al predetto Stato.

Procedimento sommario

Nel caso in cui le pretese del creditore non siano “sérieusement contestables”, ovvero qualora la sua richiesta sia già sufficientemente fondata, quest’ultimo potrà ricorre al procedimento sommario.

Il procedimento sommario permette al creditore di ottenere una condanna provvisoria del debitore e quindi un pagamento delle somme dovute in tempi rapidi, senza dibattito sul merito.

Inoltre, diversamente dall’ingiunzione di pagamento, tale procedimento si svolge nel rispetto del contraddittorio e il debitore potrà contestare la fattura o l’obbligazione di cui si chiede l’esecuzione.

Con tale strumento processuale l’avvocato cercherà di ottimizzare il recupero delle somme dovute e ridurre al minimo il dibattito giuridico.

Se, al contrario, il juge des référés riterrà necessario un dibattito sul merito, allora inviterà le parti ad avviare adire una procedura ordinaria.

Processo civile ordinario

Nei casi più complessi e che richiedono un giudizio sul merito, l’unico strumento a disposizione risulta essere il ricorso alla procedura ordinaria, anche detta procédure au fond.

Secondo la natura del rapporto contrattuale, l’affare viene incardinato inanzi al Tribunale di commercio o dinanzi al Tribunale civile, che giudicherà nel merito.

Le tempistiche di tale strumento variano in base alla complessità dell’affare, alla nomina o meno di un esperto (equivalente al CTU italiano), nonché al numero delle memorie depositate e delle relative repliche.

Difatti, il creditore depositerà, per mezzo del proprio avvocato, una citazione a comparire davanti al Tribunale competente. Il fascicolo sarà costituito da tutti gli elementi utili a dimostrare il credito vantato. La controparte potrà controdedurre e presentare le proprie osservazioni rispetto a quanto sostenuto dal creditore stesso.

La procedura seguirà dunque il principio del contraddittorio.

Al termine della procedura, il giudice renderà il proprio giudizio relativamente alla validità ed alla fondatezza della domanda presentata dal creditore.

Procedura esecutiva

Una sentenza è considerata esecutiva dal momento in cui passa in giudicato, cioè quando non vengono esperiti i rimedi ordinari di opposizione (come l'appello).

Per essere definitivamente esecutiva, la sentenza deve essere stata notificata: formalità con cui un atto o una decisione procedurale viene portata a conoscenza di una persona.

Esecuzione provvisoria

In linea di principio, le decisioni possono essere eseguite non appena vengono pronunciate. Sono provvisoriamente esecutive per effetto della legge.

L'esecuzione provvisoria si applica a tutte le sentenze civili (sentenze del tribunal judiciaire, del tribunal de commerce… ecc.).

Cio’ significa che l’esecuzione della sentenza può avvenire anche se non sono scaduti i termini per l'impugnazione o se l'avversario ha presentato ricorso.

In caso di ricorso, la parte contro cui viene eseguita la decisione può chiedere al primo presidente della corte d'appello di sospendere l'esecuzione provvisoria. Tuttavia, affinché tale richiesta possa essere avanzata, dovrà esserci un motivo serio che la giustifichi.

Ad esempio, nel caso in cui l'esecuzione può comportare conseguenze manifestamente gravose per il debitore (ad esempio: quando vi sia pericolo che il debitore possa compiere atti di disposizione miranti a ridurre la propria garanzia patrimoniale nei confronti del creditore, ovvero quando vi sia il rischio che il debitore possa essere esposto a fallimento) distruzione di beni, pericolo per la situazione finanziaria del debitore).

Parimenti, esistono delle eccezioni al principio dell'esecuzione provvisoria:

La legge può, infatti, prevedere che la decisione non sia esecutiva di diritto.

Il giudice potrà dunque emanare una sentenza non provvisoriamente esecutiva.

Esecuzione forzata

In assenza di esecuzione volontaria da parte del debitore, si potrà dunque procedere all'esecuzione forzata della decisione (equivalente al precetto; equivalente al pignoramento mobiliare o immobiliare; equivalente al pignoramento presso terzi).

Per eseguire la decisione, è necessario:

  • disporre di una copia autentica della decisione sulla quale deve essere apposta la formula esecutiva.
  • la decisione deve essere stata notificata al debitore.

Se la decisione è stata notificata dalla cancelleria, è necessario ottenere una copia esecutiva che riporti le date di notifica.

In ogni caso, la decisione può essere notificata tramite una “signification” : atto con cui una parte informa il suo avversario, tramite un commissario giudiziario, dell’esistenza nei suoi confronti di un atto legale o di una decisione. Le spese del commissario giudiziario sono a carico della parte condannata alle spese.

Il termine per poter eseguire una sentenza è di 10 anni.

Trascorso questo periodo, l'esecuzione non è più possibile.

Questo periodo può essere interrotto da un atto di esecuzione forzata.

Parimenti, può anche capitare che l’assenza di  il mancato avvio dell’esecuzione crei un danno distinto ulteriore pregiudizio (materiale, finanziario, ecc.). nei confronti di chi ha vinto il giudizio.

In questo caso, sarà possibile chiedere un risarcimento del danno o ottenere un'astreinte: un'ingiunzione a pagare una somma di denaro per ogni giorno, settimana o mese di ritardo qualora non venga rispettato un obbligo imposto da un'ordinanza del tribunale.

Si potrà inoltre sollecitare un provvedimento conservativo: una decisione che miri a salvaguardare i diritti di colui che ha vinto il giudizio (ad esempio, il rinnovo di un'iscrizione ipotecaria) o a prevenire la perdita di un bene (ad esempio, la riparazione di un edificio danneggiato).

Da ultimo, potrà essere richiesto un pignoramento nei confronti del debitore inadempiente (pignoramento bancario, sequestro e vendita di beni, etc.).

Per ogni atto interruttivo, comincia a decorrere un nuovo periodo di 10 anni per poter eseguire la sentenza.

Nel caso in cui il debitore non promuova opposizione al precetto, la procedura esecutiva farà il suo corso.

A seconda della natura dei beni pignorati (mobili o immobili), la procedura esecutiva sarà differente.

Potrebbe infatti trattarsi di un pignoramento dei conti bancari del debitore, ovvero di un pignoramento di beni o, ancora, di un pignoramento per la vendita dei beni del debitore.

Come in Italia, un debito può essere pignorato presso terzi.

Per maggiori dettagli su una controversia inerente a tale settore, contattate LENDO Avocats al seguente indirizzo: contact@cabinet-lendo.net

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