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Avvocato franco-italiano, foro di Marsiglia

Le procedure concorsuali nell’ordinamento Francese

Le procedure anteriori allo stato di insolvenza

Per il legislatore francese lo stato di insolvenza è l’impossibilità del debitore di far fronte al passivo esigibile con l’attivo disponibile a fronte di una definizione di insolvenza secondo il Diritto italiano che contempla l’insolvenza quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (Art. 5 L.F.).

Nell’ordinamento francese vi sono 4 tipi di procedure anteriori all’insolvenza, volte a preservare lo stato di funzionalità dell’azienda in crisi finanziaria o economica, le quali hanno uno scopo preventivo:

La “Procédure d’alerte” (procedura di allerta)

Questa procedura ha un doppio obiettivo, da una parte quello di offrire delle informazioni in merito alle difficoltà che potrebbero minacciare a lungo termine la vita dell’impresa, dall’altro quello di cercare delle soluzioni che permettano di evitare l’aggravamento di tali difficoltà.

Vari organi possono dar luogo a questa procedura: comitato aziendale, revisore dei conti, soci…

Il “Mandat ad hoc” (mandato ad hoc)

chiunque ne abbia interesse può introdurre un’istanza al Tribunale del Commercio competente tesa a nominare un “Mandataire ad hoc” con incarico predefinito ed una durata prestabilita che ponga in essere una attività di risanamento aziendale. 


La “Conciliation” (“conciliazione”)

Se l’impresa è prossima allo stato di insolvenza, può sollecitare l’apertura di una procedura di conciliazione. La missione del Conciliatore è pressoché identica a quella del “Mandataire ad hoc”, ma più corta.

La “Procédure de sauvegarde” (“procedura di salvaguardia”)

Questa procedura può essere aperta su richiesta del debitore che non sia ancora in stato di insolvenza ma che invece sia confrontato a delle difficoltà di ordine giuridico, economico, finanziario o ancora sociale che non riesce a superare. Questa procedura permette di mantenere l’occupazione, assicurare la liquidazione del passivo e la riorganizzazione dell’impresa.

Le procedure applicabili alle imprese in stato di insolvenza

Accanto alle procedure preventive appena esaminate, il diritto francese prevede altri istituti relativi all’insolvenza della società: il “Redressement judiciaire” e la “Liquidation judiciaire” (“liquidazione giudiziaria”).

Esse hanno come punto in comune quello di dover essere sollecitate entro 45 giorni dall’accertamento dello stato di insolvenza, ma trovano applicazione in situazioni differenti e non hanno le medesime finalità.

Il “Redressement judiciaire” (risanamento giudiziario)

Questa procedura è aperta su richiesta del debitore stesso, di un creditore o del Pubblico Ministero.


Essa è diretta a consentire il salvataggio dell’impresa, il mantenimento dell’attività e dell’occupazione, oltre che ovviamente la liquidazione del passivo. Benché il raggio di azione del rappresentante legale della società sia notevolmente limitato durante la durata della procedura, l’impresa in risanamento prosegue la sua attività.

La sentenza con cui viene aperta la procedura è trascritta nel Registro del Commercio e delle Società e pubblicata in due giornali di avvisi legali.

Sono sospese le azioni giudiziarie individuali basate su crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura.

I creditori (privilegiati o chirografari che siano) hanno l’obbligo di presentare le proprie “déclarations de crèances” entro due mesi dalla data di apertura della procedura nelle mani del “Mandatarie” nominato dal Tribunale.

Quest’ultimo avrà per compito di elaborare un piano di risanamento da sottomettere all’omologazione del Tribunale.

La “Liquidation judiciaire” (“liquidazione giudiziaria”)

Questa procedura riguarda le imprese in stato di insolvenza per le quali un risanamento è manifestamente impossibile.

Non mira dunque al ripristino dell’attività ma alla sua chiusura in condizioni però che siano il più vantaggiose possibili per i creditori.

La chiusura della procedura viene pronunciata allorché non vi siano più creditori da soddisfare o per insufficienza dell’attivo.

Il debitore, persona fisica, riacquista la piena capacità e può riprendere qualsiasi nuova attività professionale dopo la decisione che sancisce la chiusura della procedura.

Tuttavia, per ovviare ai problemi di mala amministrazione, il Tribunale può comminare un divieto di amministrare o un provvedimento di fallimento personale al rappresentante legale qualora gli sia imputabile la liquidazione.


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