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La nostra specialità: i vostri diritti

Avvocato franco-italiano, foro di Marsiglia

Recupero crediti in Italia

Il recupero credito è un servizio fondamentale dello Studio Legale LENDO per la tutela degli interessi di aziende, liberi professionesti, artigiani e privati. 

 

 

 

Lo studio LENDO assiste le imprese nelle procedure stragiudiziali e giudiziali volte ad obbligare i propri debitori a pagare i loro debiti

 

Il vostro partner commerciale (cliente/fornitore) non paga le vostre fatture o non adempie la sua obbligazione di consegna merci?

Il prodotto consegnato dal vostro fornitore non è conforme e vorreste ottenere un rimborso o una riduzione della fattura?

Siete un consumatore o un professionista? Il vostro credito è di natura civile o commerciale?

Le regole variano a seconda del vostro status e della natura del credito.

Prima di ogni azione dinanzi ai tribunali competenti è essenziale effettuare un’analisi del contratto, al fine di determinare se sia possibile procedere tramite arbitrato, nonché di accertare quale sia la legge interna e/o internazionale applicabile/i ed infine la giurisdizione competente.

In ogni caso, è sempre opportuno tentare una risoluzione bonaria della controversia. Se questo primo approccio si rivela infruttuoso, verrà allora valutata la possibilità di agire in giudizio.

 

Contattate LENDO Avocats

 

LE PROCEDURE STRAGIUDIZIALI NEI CONFRONTI DI DEBITORI

Le procedure stragiudiziali, come poc’anzi indicato, consistono nel risolvere la controversia senza ricorrere al tribunale. Si tratta di un’attività obbligatoria e preliminare ad ogni azione giudiziaria, che ha il vantaggio di permettere una riduzione dei costi e dei tempi di recupero del credito.

 

LETTERA SEMPLICE AL DEBITORE

Questo primo approccio nei confronti del debitore è fatto per iscritto.

Ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo sul diritto del creditore e sulle procedure di recupero del credito.

LETTERA DI MESSA IN MORA AL DEBITORE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Se il primo tentativo non permette l’apertura di un dialogo tra le parti, verrà inviata al debitore una lettera di messa in mora. Questo atto stragiudiziale rappresenta l’ultimo invito formale al debitore per pagare il suo debito.

Molto spesso, il debitore situato in un altro Stato presume che il suo creditore non sarà capace di far valere i propri diritti in uno stato straniero, dove la lingua ed il diritto applicabile gli sono sconosciuti.

Lo studio LENDO Avocats, composto da avvocati francesi ed italiani, è domiciliato in Francia come in Italia. Il suo intervento rafforza la credibilità, la serietà e la determinazione delle attività avviate dal creditore, che ha i mezzi per far valere i propri diritti in entrambi i paesi e di recuperare i propri crediti sia in Francia che in Italia.

Non è raro che le controversie vengano risolte in questa fase.

Oltre alle somme di denaro effettivamente dovute, lo studio LENDO Avocats negozia, in questa prima fase, il rimborso delle spese sostenute dal cliente per difendersi.

La differenza principale con il diritto francese in Italia : la lettera di messa in mora interrompe il periodo di prescrizione per il recupero dei crediti.

Se il debitore decide di pagare, un protocollo transazionale potrà essere stipulato. Questa formalità permette di garantire gli accordi tra le parti e prevenire tutte le possibili difficoltà nell’esecuzione delle obbligazioni.

Se il debitore non dovesse pagare spontaneamente, il creditore avrà la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, prima di procedere ad un’azione legale.

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In Italia, si stratta di una misura alternativa alle azioni legali con l’obiettivo di risolvere le controversie in via stragiudiziale. È obbligatoria per le domande di pagamento di somme inferiori a 50.000 €, a pena di inammissibilità della domanda.

La negoziazione assistita ha luogo in presenza degli avvocati, i quali assistono i loro clienti nelle discussioni.

In caso di esito positivo, verrà firmato un accordo tra le parti. Tale accordo, potrà anche essere approvato da un giudice tramite omologazione.

In caso di esito negativo, il creditore può adire il tribunale. Inoltre, il comportamento delle parti durante le negoziazioni sarà preso in considerazione dal giudice durante la liquidazione dei costi e delle spese.

 

PROCEDURA GIUDIZIARIA

La procedura giudiziaria viene avviata nel momento in cui il diritto del creditore non è stato integralmente soddisfatto.

Ciononostante, prima di intraprendere una tale azione, è consigliabile verificare la solvibilità del debitore per assicurarsi che vi sia un attivo disponibile.

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Quando il credito è certo, liquido ed esigibile, il creditore può richiedere al tribunale competente di emettere un decreto ingiuntivo, ossia una decisione non contradittoria che condanna il debitore a pagare il suo debito.

Il giudice si pronuncerà in un periodo molto breve e “in audita altera parte” (in assenza di contraddittorio tra parti), esclusivamente sulla base degli elementi prodotti dal creditore.

Se la domanda del creditore è fondata, il giudice emetterà un decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato al debitore. Quest’ultimo avrà un termine di 40 giorni per presentare opposizione. In questo caso, sarà avviata una procedura chiamata ordinaria (di merito) davanti al tribunale, che dovrà pronunciarsi sulla base di un dibattito divenuto contradittorio tra le parti, confermando o annullando il decreto ingiuntivo.

In assenza di opposizione, e dunque inutilmente trascorso il periodo di 40 giorni, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo.

In certi casi, il giudice può decidere di rendere il decreto ingiuntivo esecutivo in via provvisoria, cioè non appena lo stesso viene emesso.

Infine, se nonostante l’emanazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo il debitore resta inadempiente, il creditore dovrà ricorrere alla procedura d’esecuzione forzata per recuperare le somme dovutegli.

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

Il decreto ingiuntivo europeo permette ugualmente al creditore di ottenere il pagamento delle somme dovute dal debitore situato all' estero.

Lo studio LENDO Avocats vi accompagna in questa procedura, investendo il tribunale competente della richiesta di recupero del credito.

Qualora il giudice ritenga fondato il ricorso, emetterà un decreto ingiuntivo europeo entro 30 giorni.

Il decreto dovrà essere notificato ll’avversario, che ha a disposizione 30 giorni per presentare opposizione.

In questo ultimo caso, la procedura potrà seguire le regole del diritto nazionale o quelle del diritto internazionale applicabili alla controversia.

In assenza di opposizione, la decisione diventa immediatamente esecutiva e non potrà più essere contestata. Una copia della decisione sarà trasmessa alle autorità dello Stato di esecuzione e dovrà seguire le regole interne di procedura.

PROCEDURA ORDINARIA

Se le pretese del creditore sono contestate in fatto ed in diritto, come nel loro ammontare, quest’ultimo sarà obbligato a citare in giudizio il debitore per ottenere il recupero del credito, avviando un procedimento ordinario (di merito) tramite un “atto di citazione”.

Si tratta di un procedimento in contradittorio ab initio.

Nel caso vi sia il rischio che il debitore risulti insolvibile, il creditore può richiedere al tribunale un “sequestro conservativo” dei beni di quest’ultimo.

Il creditore dovrà dimostrare il fumus boni iuris (probabile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela in via principale) ed il periculum in mora (pericolo derivante dal ritardo nel recupero del credito).

Se il giudice stima che sia necessario un chiarimento tecnico, potrà nominare un CTU (consulente tecnico d’ufficio, equivalente all’expert judiciaire in Francia). Il CTU è iscritto in un’apposita lista ed ha un obbligo di imparzialità verso le parti.

Ogni parte può rispettivamente farsi assistere da un CTP (consulente tecnico di parte) che ha l’onere di presentare una relazione le cui conclusioni sono confrontate con quelle del CTU.

Alla luce di queste relazioni il giudice renderà la sua decisione.

Nel momento in cui il creditore è in possesso di un titolo esecutivo (decisione, ordinanza, protocollo transazionale, atto notarile…), potrà richiederne l’esecuzione.

 

PROCEDURA ESECUTIVA

Se il debitore, una volta condannato, non esegue la sua obbligazione, converrà prendere in considerazione la fase dell’esecuzione forzata (intimazione di pagamento, pignoramento mobiliare o immobiliare, pignoramento presso terzi…).

Ecco ancora un’altra differenza procedurale importante tra la Francia e l’Italia: se in Francia, l’ufficiale giudiziario ha il monopolio delle procedure d’esecuzione forzata, in Italia, è l’avvocato che avvia l’azione esecutiva.

Una volta redatto l’atto di precetto da parte dello studio LENDO Avocats, verranno attuate le misure di esecuzione forzata necessarie.

In mancanza di opposizione all’atto di precetto, la procedura esecutiva segue il suo corso.

In funzione della natura del patrimonio pignorato (mobiliare o immobiliare) la procedura esecutiva sarà differente.

Può trattarsi di una procedura di pignoramento presso terzi sui conti bancari del debitore, di una procedura di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Per più dettagli in merito ad una controversia rientrante in questa materia, contattate LENDO Avocats a questo indirizzo: contact@cabinet-lendo.net.

 

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