La nostra specialità: i vostri diritti
Avvocato franco-italiano, foro di Marsiglia
Lo studio Lendo interviene in diritto successorio ed è in grado di assistervi nella liquidazione dell'eredità in Francia.
Siete eredi di parente francese o italiano residente in Francia e vi interrogate su come gestire la successione?
Quale sarà la legge applicabile alla successione? Quale sarà la parte di eredità che vi spetta? Occorre rivolgersi ad un notaio in Francia? Come uscire dalla comunione ereditaria? In quale Stato bisognerà pagare le imposte di successione?
Sebbene l'argomento possa sembrare rivolto ad un pubblico ristretto, in realtà, molte persone possono trovarsi a dover gestire una successione franco-italiana.
Tale eventualità trova le sue origini nei primi grandi flussi migratori, un fenomeno sviluppatosi con l’espansione del commercio transnazionale tra Francia e Italia.
Tra il 19esimo ed il 20esimo secolo, circa 26 milioni di italiani sono emigrati per motivi economici e politici. Alcuni di loro si sono diretti in Francia, dove all'epoca mancava la manodopera. Gli italiani divennero così la comunità straniera più numerosa in Francia dall'inizio del ventesimo secolo fino agli anni Sessanta.
I loro discendenti, siano essi naturalizzati francesi, nati in Francia, binazionali, o famiglie franco-italiane, si trovano quindi spesso dinanzi alla necessità di gestire gli aspetti transfrontalieri della successione.
A seguito del decesso di una persona (il cosiddetto de cuius), deve essere aperta una successione, avente ad oggetto la devoluzione del patrimonio di quest’ultimo in favore dei suoi eredi. Con la successione vengono trasferiti sia i diritti, come la proprietà di beni immobili, mobil, denaro, sia le obbligazioni, come ad esempio i debiti.
Può accadere che il De Cuius deceda in un paese diverso da quello della sua cittadinanza o della sua residenza. Al momento del decesso, il De Cuius può quindi lasciare delle liquidità o dei beni mobili o immobili in diversi paesi.
In questo caso, si parlerà di successione internazionale ai sensi del regolamento europeo UE n°650/2012.
Il de cuius era cittadino italiano e risiedeva in Francia. Possedeva dei beni immobili in Italia e in Francia, nonché dei conti bancari in entrambi i paesi.
Il de cuius viveva ed è deceduto in Francia, dove possedeva dei beni immobili e dei risparmi. Lascia degli eredi (come ad esempio nipoti o cugini) in Francia, ma anche in Italia.
In entrambi i casi, la successione sarà franco-italiana.
Lo studio Lendo, con la sua equipe bilingue e la sua doppia competenza in diritto francese ed italiano, sarà al vostro fianco per garantire la tutela dei vostri diritti e dei vostri interessi nella ripartizione dell’eredità.
Come esposto in precedenza, in questo tipo di successioni transfrontaliere, le situazioni possibili sono due :
Ai sensi del Regolamento UE 650/2012, la legge applicabile ad una successione è quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Se un soggetto di nazionalità francese risiedeva abitualmente in Italia, la legge italiana si applicherà automaticamente all'intera eredità, sia che i beni si trovino in Italia, in Francia o in un altro Paese, in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento.
Pertanto, qualora un soggetto di nazionalità francese residente in Italia prima della sua morte non abbia esplicitamente espresso in un testamento o in altro tipo di documento la sua volontà in favore dell'applicazione della legge francese, la legge italiana si applicherà automaticamente all'intera eredità.
L’articolo 22 del Regolamento UE 650/2012 prevede la possibilità della professio iuris, che permette al de cuius di scegliere, in deroga all’articolo 21-1, la legge della sua cittadinanza, come legge regolatrice della propria successione.
Laddove il de cuius, cittadino italiano residente in Francia, avesse scelto la legge italiana, allora la legge italiana si applicherebbe alla sua successione, anche per i beni localizzati in Francia.
In questa situazione, il cittadino italiano si trova di fronte ad una successione principalmente regolata dal diritto francese. Infatti l’articolo 720 del Code civil dispone che “ le successioni si aprono al momento del decesso nel luogo dell’ultimo domicilio del de cuius”.
Di conseguenza, si applicheranno la legge et la fiscalità francese.
Che voi siate parte di una successione di un parente italiano residente in Francia o di un parente francese, in ogni caso la legge francese svolgerà un ruolo determinante qualora il de cuius risiedeva in Francia. In considerazione dell’unicità di ogni caso, è dunque particolarmente opportuno essere assistiti da un avvocato che sia esperto tanto del diritto successorio italiano, che di quello francese e che padroneggi entrambe le lingue affinché i vostri diritti ed interessi possano essere tutelati al meglio.
Ma come si svolge una successione in Francia ?
In Francia, la successione è regolata da un processo ben definito, che può variare in base alla presenza di beni immobili, al numero di eredi e alle volontà espresse dal de cuius tramite un testamento.
Ecco le fasi principali di una successione in Francia, dalle prime formalità fino alla devoluzione dell’eredità.
In Francia, il notaio svolge un ruolo centrale nella gestione della successione, soprattutto in presenza di beni immobili. È obbligatorio nominare un notaio se il defunto possedeva beni immobili o qualora vi siano questioni di natura fiscale da dirimere. Il notaio è incaricato di verificare il testamento, stabilire l'elenco degli eredi e gestire la divisione dei beni.
Tuttavia, poiché il notaio interviene quale intermediario imparziale, è preferibile essere assistiti da un avvocato che, grazie alla sue competenze, possa garantire e semplificare il processo di successione, tutelando al contempo i vostri specifici interessi.
L'atto di notorietà (acte de notorieté) elenca gli aventi diritto all'eredità e i loro rispettivi diritti.
Affinché il notaio possa redigere questo documento, spetta ai parenti del de cuius fornire i documenti necessari per identificare i familiari interessati alla successione (libretto di famiglia, contratto di matrimonio, sentenza di divorzio, ecc.)
Se il de cuius aveva lasciato un testamento e lo conservava in casa, quest’ultimo dovrà essere consegnato al notaio affinché possa essere pubblicato ed applicato.
Il notaio controllerà anche l'archivio centrale delle ultime volontà per verificare se il de cuius aveva rilasciato un testamento oppure, ad esempio, una donazione tra coniugi.
L’inventario del patrimonio comprende l'identificazione e la valutazione dei beni del de cuius (conti bancari, titoli, mobili, immobili, ecc.) e dei suoi debiti.
A tal fine, gli eredi devono fornire al notaio tutti i documenti necessari (atti di proprietà, estratti conto, libretti di risparmio, fatture, offerte di prestito, ecc.) per valutare l'attivo ed il passivo dell'eredità, segnalando le operazioni effettuate in vita dal de cuius (acquisti, vendite, permute, costituzione di società, donazioni, ecc.)
Il notaio può consultare il file FICOBA (il database nazionale dei conti bancari) per ottenere informazioni sui conti bancari aperti a nome del de cuius e il file FICOVIE (archivio nazionale dei contratti di assicurazione sulla vita), su richiesta di un potenziale beneficiario, per individuare eventuali polizze di assicurazione sulla vita.
A seconda delle circostanze, il notaio redige una semplice dichiarazione dei beni o un inventario dettagliato.
Il notaio redige e pubblica un certificato immobiliare presso il Catasto per i beni immobili, entro un mese e, al più tardi, entro quattro mesi dal giorno in cui è stato incaricato (decreto 55-22 del 4 gennaio 1955, art. 33).
Inoltre, il notaio redige la dichiarazione di successione, documento obbligatorio anche in assenza di imposte da pagare. Tuttavia, in via eccezionale, gli eredi in linea diretta (ad esempio i figli), il coniuge superstite o il partner dell'unione civile superstite non sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione se l'attivo lordo dell'eredità è inferiore a 50.000 euro (3.000 euro per le successioni al di fuori della linea diretta) e se non hanno ricevuto in precedenza donazioni o liberalità non registrate o dichiarate dal defunto.
L'imposta di successione deve essere dichiarata e, se dovuto, pagata all'ufficio delle imposte entro sei mesi dal decesso (un anno se il decesso è avvenuto fuori dalla Francia).
Il pagamento della predetta imposta puo’ anche essere rateizzato.
In questa fase del processo, gli eredi possono decidere o meno di dividere i beni, in tutto o in parte.
Alla morte del de cuius , gli eredi hanno tre possibilità : accettare l'eredità nel suo complesso (accettazione pura e semplice), accettare con beneficio d’inventario (opzione preferibile quando gli eredi non conoscono l'esatta entità dei debiti che il defunto potrebbe aver lasciato) o rinunciare all’eredità.
L’effetto principale della rinuncia è privare l'erede di qualsiasi diritto sui beni dell’eredità (ovvero sui beni lasciati dal De Cuius). Rinunciando all’eredità, il soggetto in questione non risponde delle passività (ovvero dei debiti del de cuius).
L'accettazione pura e semplice consente all'erede di ricevere la sua quota di eredità. In compenso, tuttavia, l'erede risponde dei debiti del defunto, anche con il proprio patrimonio.
Quanto all’accettazione con beneficio d’inventario, quest’ultima tipologia consente all’erede di rispondere dei debiti del de cuius nei limiti di quanto avrà ricevuto in funzione della successione.
Tale ultima tipologia di accettazione produce 3 effetti principali:
- Assicura la tutela del patrimonio dell'erede.
- L'erede non può più rinunciare alla successione, ma può comunque accettarla puramente e semplicemente.
- In caso di pluralità di eredi, se uno accetta l'eredità con beneficio d’inventario, le regole legali applicabili a questa opzione si applicano a tutti gli altri eredi.
Qual è l’iter per accettare l'eredità con beneficio d’inventario ?
L'erede deve rilasciare una dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui è stata aperta la successione, o davanti a un notaio. La dichiarazione impedisce ai creditori del de cuius di esigere il rimborso dei propri crediti (ad esempio chiedendo la vendita dei beni del defunto) per tutta la durata del procedimento (articoli 792-1 e 792 del code civil).
L’erede dispone di un mese dal deposito della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario per provvedere alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli annunci civili e commerciali dove dovrà essere indicato anche un indirizzo postale (generalmente quello dello studio notarile). La pubblicazione consente ai creditori di dichiarare i propri crediti al domicilio eletto della successione (presso lo studio notarile o presso gli eredi stessi).
L’erede ha inoltre due mesi dal deposito della dichiarazione per presentare presso il tribunale un inventario della successione redatto da un ufficiale giudiziario ( “commissaire de justice” ) o da un notaio. Tale atto deve contenere una valutazione precisa degli elementi dell’attivo e del passivo (articolo 789 del Code Civil).
Quando muore un parente, è frequente che gli eredi si trovino in una situazione di comproprietà relativamente ad uno o più beni mobili o immobili. Lo scioglimento della comunione ereditaria diventa ancora più complesso qualora ci si trovi dinanzi ad una successione internazionale. La complessità delle leggi, della fiscalità e delle procedure dei diversi paesi coinvolti, rende ancora più necessario l’intervento di un avvocato.
Quando il de cuius lascia più eredi, questi si trovano in una situazione di comproprietà fin dall’inizio, poiché la comunione opera retroattivamente. Ogni coerede è dunque proprietario di una frazione astratta di ciascuno dei beni che compongono l'eredità.
La comproprietà può riguardare la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto, o un diritto di uso e abitazione. Tuttavia, vi è comunione solo se esistono dei diritti di ugual natura su uno stesso bene.
Ciascun comproprietario può godere della proprietà indivisa (nel rispetto della sua destinazione) rispettando i diritti concorrenti degli altri comproprietari. Se i comproprietari non si accordano sull'uso del bene, il presidente del tribunale può risolvere la controversia, ma solo in via provvisoria (C. civ. art. 815-9, comma 1).
Se l'uso del bene non è conforme alla sua destinazione o viola i diritti degli altri comproprietari, questi ultimi possono far cessare la turbativa e, se necessario, ottenere un risarcimento per il danno patito. Ogni comproprietario può prendere le misure necessarie per la conservazione della proprietà indivisa.
Tali misure sono anche dette atti conservativi e comprendono tutte le iniziative necessarie o utili alla conservazione della proprietà, come ad esempio : stipulare una polizza assicurativa antincendio per un edificio, spazzare un camino, eseguire riparazioni urgenti, mettere in mora un debitore, o citare un giudizio un locatorio per inadempienza contrattuale (Cass. 3e civ. 4-2-2014 n° 12-13.653). Un comproprietario può utilizzare i fondi della comunione per tali scopi; in mancanza di fondi, può obbligare gli altri comproprietari a contribuire alle spese necessarie al mantenimento della proprietà (art. 815-2, commi 2 e 3 del Code civil).
Nel diritto francese, vige il principio della divisione ereditaria (“le partage”)
Al pari del principio italiano secondo il quale “i coeredi possono sempre domandare la divisione”(articolo 713 del Codice Civile), l'articolo 815 del Code civil stabilisce che “nessuno può essere costretto a rimanere in comproprietà e la divisione può sempre essere richiesta, a meno che non sia stata sospesa da una sentenza o da un accordo”. In linea di principio, quindi, un comproprietario può chiedere di sciogliere la comproprietà in qualsiasi momento.
L’eccezione del “sursis au partage”.
La divisione può, essere sospesa per una durata massima di due anni qualora la sua realizzazione immediata rischi di danneggiare il valore della proprietà indivisa. Ad esempio, la corte d'appello di Parigi ha rifiutato di dividere un bene immobile, ordinandone la vendita in quanto a suo parere la divisione avrebbe comportato lavori importanti, la creazione di servitù e una perdita di circa il 20% del prezzo del bene (CA Paris 11-1-2012 n. 08/03036)
In un primo momento, è sempre opportuno tentare di sciogliere la comunione in via stragiudiziale, ovvero attraverso il raggiungimento di un accordo tra tutti i comproprietari, avente ad oggetto l'eredità ed i diritti di ciascuno. In assenza di un accordo bonario, la divisione può essere giudiziale (b), il che significa che si dovrà portare la controversia all’attenzione di un giudice.
Viene realizzata quando tutti gli eredi sono d'accordo su come ripartirsi i beni del de cuius. Ciò implica l’assenza di conflitti o disaccordi tra gli eredi sulla divisione dei beni. Questa procedura e certamente quella più consigliata, in quanto evita le lungaggini delle procedure giudiziarie ed i relativi costi.
È inoltre necessario che tutti gli eredi siano maggiorenni e legalmente capaci. Qualora vi siano minori o persone sotto tutela, la divisione stragiudiziale deve essere approvata da un giudice per tutelare gli interessi di questi ultimi.
Infine, la divisione stragiudiziale può essere agevolata dall'intervento di un notaio, che redigerà un atto di divisione per formalizzare l'accordo delle parti e procedere al trasferimento del patrimonio, in particolare immobiliare, nelle forme di legge.
Si addiviene a questa tipologia di divisione quando gli eredi non riescono a trovare un accordo sulla ripartizione dei beni del de cuius. Ad esempio: se uno dei comproprietari rifiuta di acconsentire alla divisione stragiudiziale o se vi sono controversie sulle modalità di esecuzione, o nel caso in cui la divisione non sia stata autorizzata o approvata, o ancora qualora si presuma che un comproprietario sia assente o incapace di esprimere la propria volontà, oppure se un comproprietario è inadempiente, rifiutandosi di presentarsi davanti al notaio incaricato di liquidare l’eredità.
In questi casi, il tribunale può ordinare la divisione, spesso con l'intervento di un notaio nominato dal giudice che provvederà alla distribuzione dei beni. Se vi sono beni che non possono essere facilmente divisi (ad esempio, beni immobili indivisibili), il tribunale può ordinare che vengano venduti all'asta e che il ricavato venga diviso tra gli eredi.
La tassazione di una successione internazionale non è regolata dal Regolamento UE 650/2012. Spetta quindi a ciascuno Stato membro affrontare la questione in base alla propria legislazione. In altre parole, spetta a ciascuno Stato membro stabilire l'importo dell'imposta di successione e definire le proprie “strategie di riscossione”.
In Francia, è l’articolo 750 ter del Code général des impôts ad essere applicato.
Se il defunto o il donatore è domiciliato in Francia, tutti i beni trasferiti sono imponibili in Francia, indipendentemente dal fatto che siano localizzati in Francia o all’estero e a prescrindere dal domicilio fiscale degli eredi, donatori o legatari (750 ter, 1° del Code Général des Impôts). In questo caso, l'importo dell'imposta sul trasferimento pagato all’estero (al di fuori del territorio francese) è deducibile dall'imposta dovuta in Francia.
Se il de cuius o il donatore non è domiciliato in Francia:
Le regole sono diverse a seconda del domicilio dell’erede o del donatario.
Se anche l'erede o il donatario non è domiciliato in Francia, solo i beni localizzati in Francia sono soggetti all'imposta di trasferimento in Francia (750 ter, 2° del Code Général des Impôts). In questo caso, non è possibile compensare l'imposta pagata all'estero con l'imposta dovuta in Francia.
Se invece l'erede, il donatario o il legatario è stato domiciliato in Francia per almeno sei degli ultimi dieci anni prima del trasferimento, tutti i beni trasferiti in Francia o all'estero sono soggetti all'imposta di trasferimento in Francia (750 ter 3° del Code Général des Impôts). In questo caso, l'importo dell'imposta sul trasferimento pagato fuori dalla Francia è deducibile dall'imposta dovuta in Francia.
La Francia e l'Italia hanno firmato una convenzione fiscale bilaterale, entrata in vigore il 1° Aprile 1995, per evitare le doppie imposte in materia di successione e di donazione.
In base a questo accordo, lo Stato in cui il De Cuius era domiciliato al momento del decesso dedurrà dall'imposta calcolata in base alla propria legislazione un importo pari all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni imponibili in tale altro Stato.
La divisione di un'eredità può generare tensioni e squilibri e preoccupazioni all'interno della famiglia. Questi contrasti non solo influenzano i rapporti personali, ma possono anche compromettere i diritti dei singoli membri, soprattutto nel caso di una successione internazionale. In tali situazioni, è fondamentale consultare un esperto in misura di gestire le dinamiche successorie con la dovuta professionalità e sensibilità e che possa proteggere gli interessi specifici di ciascun erede, nel rispetto del principio di equità.
Lo studio Lendo mette a vostra disposizione un’equipe bilingue e con una doppia competenza in diritto successorio francese ed italiano, garantendovi la migliore assistenza nella gestione delle successioni transfrontaliere.