fr | it

La nostra specialità: i vostri diritti

Avvocato franco-italiano, foro di Marsiglia

Diritto di famiglia - Divorzio

« Quando la vita non è più un fiume tranquillo »

Oggi, il divorzio è socialmente accettato e non vengono più stigmatizzate le coppie separate. Tuttavia, esso rimane un momento doloroso e temuto dai coniugi. Il vostro avvocato vi permetterà di fare questo passo con una buona intesa.

In quest’ottica, l’Avvocato LENDO vi informa sulle varie procedure di divorzio e vi consiglia per scegliere quella più adatta alla vostra situazione. L’Avvocato LENDO vi accompagna facendovi beneficiare della sua competenza ed esperienza. Così, all’esito di un consulto, il vostro avvocato vi orienterà verso una della quattro procedure qui di seguito esaminate.

Divorzio consensuale (procedura amichevole)

La scelta di un divorzio consensuale è quella più appropriata quando i coniugi si accordano sul principio e le conseguenze del divorzio. Il divorzio consensuale è diventato di natura contrattuale con la riforma del 1° gennaio 2017. In effetti, il divorzio consensuale non è più sottomesso al controllo del giudice, ma è divenuto una scrittura privata (articolo 229 del Codice Civile).

Il divorzio consensuale diviene nondimeno giudiziario in presenza di un figlio minore che chiede di essere escusso (articolo 230 del Codice Civile). Nell’assenza del giudice, il dovere di consulenza degli avvocati è rinforzato. Ognuno dei coniugi deve peraltro essere assistito dal suo proprio legale (articolo 229-1 del Codice Civile).

La procedura di divorzio consensuale

Prima di tutto, gli avvocati ottengono i documenti utili da parte dei loro rispettivi clienti e redigono insieme un progetto di convenzione di divorzio: si tratta di una scrittura privata che sarà poi controfirmata dai legali.
La convenzione deve contenere le seguenti indicazioni:

  • lo stato civile dei coniugi;
  • lo stato civile dei figli comuni, se ve ne sono;
  • l’identità degli avvocati redattori;
  • la menzione dell’accordo dei coniugi sul principio del divorzio e sui suoi effetti così come indicati nella convenzione;
  • Le modalità di liquidazione del regime matrimoniale con, in certi casi, la previsione del versamento di una prestazione compensativa;
  • Lo stato di liquidazione del regime matrimoniale, redatto da un notaio in presenza di un bene immobile;
  • In mancanza, la dichiarazione di assenza della liquidazione.

Inoltre, la convenzione di divorzio precisa che i figli minori sono stati informati del loro diritto di essere ascoltati dal giudice e che non desiderano avvalersi di questa facoltà (articolo 229-3 del Codice Civile). L’assenza di una di queste indicazioni è sanzionata tramite la nullità della convenzione.

I coniugi beneficiano di un periodo di riflessione di 15 giorni, che decorrono dal ricevimento del progetto inviato dal rispettivo avvocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La firma dell'accordo non può aver luogo durante questo periodo di riflessione, pena la nullità dell'accordo.

Una volta regolarizzato, l'accordo è depositato nel registro delle minute del notaio. Questo passaggio vale a conferire data certa e forza esecutiva all’accordo.

Il ruolo del notaio è limitato alla verifica che tutte le informazioni prescritte a pena di nullità compaiano nell'atto, che il periodo di riflessione sia stato rispettato e che l’atto sia registrato. Lo scioglimento del matrimonio ha effetto alla data in cui l'accordo è depositato nel registro delle minute del notaio. La convenzione è opponibile ai terzi dal momento della trascrizione del divorzio sugli atti dello stato civile degli ex coniugi. (articolo 262 del Codice Civile).

Il divorzio per accettazione del principio della rottura del matrimonio (Divorzio accettato)

La scelta di questo tipo di divorzio è opportuna quando i coniugi sono d’accordo sul principio del divorzio ma non sulle conseguenze di quest’ultimo, in particolare sulle misure relative ai figli e ai beni.

La richiesta

L’avvocato del coniuge attore deve redigere una richiesta per sollecitare la dichiarazione di divorzio. Questa richiesta non deve indicare i motivi del divorzio, ma deve limitarsi a menzionare le misure provvisorie che l’attore richiede di voler applicare durante la procedura di divorzio.

Le misure provvisorie riguardano il domicilio coniugale, i crediti contratti dai coniugi, le imposte, la ripartizione dei veicoli, la determinazione e la valutazione di un assegno di mantenimento, le modalità di esercizio del diritto di visita, la determinazione della residenza dei figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice convoca l’altro coniuge ad un’udienza detta di conciliazione. A monte di tale udienza e durante quest’ultima, si può instaurare un dialogo tra gli avvocati per trovare un terreno comune di intesa. In mancanza, il giudice delibera sui punti oggetto di controversia e emana un’ordinanza di non conciliazione. 

La citazione

Alla fine di questa seconda fase, l’avvocato della parte attrice predispone una proposta di composizione degli interessi economici dei coniugi.

Si tratta solo di una proposta, in nessun caso gli sposi sono obbligati a mettersi d’accordo; d'altronde, il giudice degli affari familiari non è, in questa fase, competente a deliberare sulla liquidazione del regime matrimoniale.

E’ solo dopo la pronuncia del divorzio che uno dei due coniugi potrà  rivolgersi di nuovo al giudice per procedere alla liquidazione, ma non prima di aver adempiuto ad un certo numero di formalità.

Importante : se è stato previsto un assegno di mantenimento in favore, per esempio, della moglie, questo può essere convertito in prestazione compensativa.

Questa prestazione è destinata a compensare la disparità tra il livello di vita goduto durante il matrimonio e quello esistente dopo il divorzio. Essa riguarda, essenzialmente, le donne che non hanno mai lavorato, ma che si sono dedicate all’educazione dei figli, permettendo così al marito di concentrarsi sulla sua carriera professionale. La situazione inversa è ugualmente prevedibile: il diritto si evolve con l'evolversi della società (liquidazione del regime matrimoniale).

La procedura di divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale

Questo tipo di divorzio è simile al precedente per quanto riguarda lo svolgimento e i suoi effetti. La differenza risiede nel fatto che questa procedura di divorzio è accessibile solo ai coniugi che vivono separati da più di due anni.

La principale difficoltà consiste nel fornire la prova della data di separazione di fatto,in particolare, quando uno dei coniugi ha mantenuto ufficialmente la sua residenza al domicilio coniugale, pur essendo alloggiato presso un terzo.

La procedura di divorzio con addebito della colpa

È il tipo di divorzio più gravoso e più oneroso. Tuttavia, alcuni coniugi vi fanno ricorso, affinché la responsabilità del fallimento del matrimonio sia simbolicamente imputata all’altro.

L’interesse per questa procedura risiede nel fatto che la sentenza preciserà che il divorzio è stato pronunciato in virtù della colpa addebitata ad uno dei coniugi e preciserà anche la natura di questa colpa. Esiste anche un interesse finanziario nella scelta di questa procedura: la nozione di colpa induce in effetti a quella di risarcimento.

Il danno subito per colpa dell’altro coniuge è riparato attraverso la concessione del risarcimento del danno, il quale sarà valutato dal giudice in funzione della gravità della colpa. Le due principali difficoltà di questo tipo di divorzio consistono nel determinare la colpa del coniuge e nel fornirne la prova.

La legge definisce la colpa come il mancato rispetto da parte di un coniuge dei doveri e degli obblighi che discendono dal matrimonio. I giudici si adattano alla naturale evoluzione della società nell’apprezzamento delle colpe addotte dai coniugi.

Per esempio, il Codice civile impone sempre ai coniugi un dovere di fedeltà e di coabitazione. Tuttavia, secondo quanto indicato dal Codice civile, la sopravvenienza di uno di questi due fatti non basta sempre a individuare una colpa, salvo circostanze particolarmente vessatorie.

Nella maggior parte dei casi, la prova si fornisce attraverso la produzione di testimonianze e/o attraverso constatazioni dell’ufficiale giudiziario.

Separazione di fatto

Si tratta di un’alternativa al divorzio. È un'attenuazione e non una risoluzione del vincolo coniugale. Questo significa che, contrariamente al divorzio, doveri e obblighi continuano a sussistere tra gli sposi:

  • Il dovere di assistenza che può condurre uno dei coniugi a versare gli alimenti all’altro;
  • L’obbligo di fedeltà, anche se gli sposi hanno residenza separata.

Questa procedura è quella meno utilizzata. La procedura è identica a quella del divorzio: vi ritroviamo le due fasi di conciliazione e la citazione in giustizia.

Il regime della separazione di fatto può durare indefinitamente, ha termine solo se uno degli sposi lo desidera: in caso di riconciliazione, per esempio, oppure, più frequentemente, quando si sollecita la sua conversione in divorzio.

Se, da un lato, la conversione è automatica, questa non può essere richiesta prima del termine di due anni, a meno che i coniugi non la sollecitino congiuntamente.

Così come in materia di divorzio, il giudice delibererà su quelle che sono le conseguenze della conversione in divorzio. 


Témoignages

"Consigliamo lo Studio Lendo per professionalità"

"L'avvocato Celine Lendo e tutto il suo studio legale hanno lavorato per le nostre aziende al fine di creare e sostenere, dal punto di vista giuridico, la nostra presenza in Francia e...
Leggi di più

"Molto disponibile, presente e professionale"

"Ho conosciuto l’Avv. Céline Lendo tramite internet, l’ho contatta personalmente per avere un suo aiuto e gia’ dalla prima telefonata mi ha trasmesso fiducia,...
Leggi di più

"Nous recommandons ce cabinet"

"Maîtres Lendo et Mattia nous ont aidé efficacement dans l'achat de notre propriété en Italie. Leur professionnalisme, leur patience, leur...
Leggi di più

"Je remercie beaucoup Maître LENDO"

« Je remercie beaucoup Maître LENDO et sa Collègue pour tous les efforts qu’elles ont prodigué en ma faveur. Sans elles je n’aurais pas pu acheter la...
Leggi di più

"Merci pour tout"

« Maître Lendo est très compétente, très à l'écoute et d'une réactivité de même niveau. Je n'aurai pas la moindre...
Leggi di più

"Suivi et efficacité"

"Maître LENDO a su être très efficace et très explicite concernant les différents rouages auxquels j’ai été confronté. Le...
Leggi di più

"Maitre Lendo nous a été d'une grande aide"

"Je remercie Maître LENDO pour son professionnalisme,sa disponibilité, sa réactivité et la clarté dans ses explications. Elle nous a été...
Leggi di più

"Je recommande"

"Excellente avocate, compétente, travailleuse et dévouée, aussi bien en droit familial, social qu'en droit des affaires... Je recommande..."  
Leggi di più

"Avocate très compétente"

"Une avocate très compétente, qui connaît votre dossier le jour J pour savoir plaider comme il faut."
Leggi di più

In conformità con la normativa sulla protezione dei dati, ti informiamo che questo sito Web utilizza i cookie a fini statistici. Facendo clic sul pulsante "Accetta", autorizzi i servizi di terze parti che utilizziamo per depositare facoltativamente uno o più cookie sul tuo computer. Per ulteriori informazioni, consultare le nostre note legali